(Salute Chiarimenti 15.1.2008)
Il farmacista è comunque tenuto a fornire il farmaco, anche in caso di mancata esibizione della tessera sanitaria che, in ogni caso, si consiglia comunque di portare con sé al momento dell’acquisto per facilitare la corretta procedura di identificazione dell’assistito contribuendo ad un servizio più efficiente e veloce da parte della farmacia. E' quanto sottolinea in una nota del 15 gennaio il ministero della Salute in merito al nuovo obbligo di acquisire lo scontrino con i dati fiscali del cliente per poter effettuare la detrazione fiscale. Nella nota il ministero ricorda che il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la norma contenuta nella legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), che prevede la stampigliatura del codice fiscale dell’assistito sullo scontrino fiscale relativo all’acquisto di farmaci a pagamento o per la quota parte di ticket laddove previsti. A riguardo sono stati segnalati alcuni casi di incertezza e difficoltà nella corretta applicazione della norma la quale, va ricordato, è stata voluta dal legislatore al fine di garantire che non vi fossero abusi nella deduzione o detrazione fiscale degli importi. A seguito della nuova norma in molte farmacie è stato richiesto al cliente di esibire la tessera sanitaria al momento dell’acquisto del farmaco. Su tale documento, infatti, è impresso il codice fiscale che può essere letto con facilità dal farmacista, attraverso strumenti informatici, che consentono l’immediata lettura del codice e il trasferimento automatico dello stesso sullo scontrino. Senza tessera sanitaria il farmacista, essendo comunque tenuto a trascrivere il codice sullo scontrino, sarà costretto a farlo a mano impiegando più tempo. (23 gennaio 2008)
Ministero della Salute - Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema - Articolo 1, comma 28 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007)- Deduzione e detrazione della spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali – Chiarimenti.
Pervengono a questa Amministrazione richieste di chiarimenti in ordine agli adempimenti necessari ai fini della deduzione e della detrazione della spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali, operabili, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b) e dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 - modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 28 della legge finanziaria 2007 - e, nello specifico, in ordine alla necessità di esibizione della tessera sanitaria al momento dell’acquisto del medicinale.
Al riguardo, questa Direzione generale, d’intesa con la Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, fa presente quanto segue.
Il citato articolo 1, comma 28, ha previsto che, ai fini della deduzione e della detrazione, la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali "deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario".
Ai fini che in questa sede interessano, occorre richiamare quanto previsto dallo stesso legislatore all’articolo 1, comma 29 della medesima legge finanziaria 2007. Nel dettare, infatti, il regime applicabile, in via transitoria, sino al 31 dicembre 2007, la citata disposizione normativa prendeva espressamente in esame l’ipotesi che l’acquirente non fosse il destinatario del farmaco, non ne conoscesse il codice fiscale o non avesse con sé la tessera sanitaria.
L’alternatività posta in questa ultima norma consente di affermare che l’esibizione della tessera sanitaria al momento dell’acquisto del medicinale non è da ritenere, in via esclusiva, l’unica modalità prevista anche ai fini della corretta applicazione del precedente comma 28.
Pertanto, qualora l’assistito non sia in grado di esibire la tessera sanitaria, il farmacista è comunque tenuto a rilasciare uno scontrino contenente il codice fiscale dell’assistito, quando questo sia comunicato dal cliente con altra modalità (compresa la dichiarazione verbale).
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